(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 43
                          del 6 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art.  5  della  legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, come
risulta sostituito dall'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1987,
n. 7, sono aggiunti, dopo il secondo comma i seguenti:
   "L'assunzione   nel   ruolo   unico  regionale  degli  informatori
socio-economici di cui al quarto comma dell'art.  1  e'  disposto,  a
domanda degli interessati, nella qualifica di istruttore direttivo.
   Al   fine  di  garantire  lo  svolgimento  sull'intero  territorio
regionale del servizio  di  assistenza  tecnica  di  cui  alla  legge
regionale  20  ottobre  1983,  n.  41,  la  giunta regionale adotta i
necessari provvedimenti di assegnazione del predetto  personale  alle
competenti  strutture  regionali,  centrale  e decentrate, disponendo
altresi', d'intesa con l'ente di  sviluppo  agricolo  in  Umbria,  il
trasferimento,  nei  posti  vacanti  di  corrispondente  qualifica  e
profilo professionale del ruolo organico  del  predetto  ente,  degli
informatori socio-economici comandati ai sensi dell'articolo 9, comma
terzo, della predetta legge n. 41/1983".